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Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco, nonche' ai giudizi disciplinari, e' dato ricorso tanto all'interessato quanto al procuratore generale della Corte di appello, e, nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica, ad una Commissione centrale che ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1054~art15 · fonte del testo

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