Provvedimento abrogato dal regio d.l. 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modificazioni, dalla l. 5 maggio 1949, n. 178.
Abrogato dal 9 febbraio 1944
Provvedimento abrogato dal regio d.l. 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modificazioni, dalla l. 5 maggio 1949, n. 178.
Abrogato dal 9 febbraio 1944
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944. 167 parole tolte, 21 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, e' presieduta da un magistrato di grado terzo ed e' composta del direttore generale degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di grazia e giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e per le foreste e per le corporazioni, nonche' dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.
tolto: I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.
tolto: Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
tolto: Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti.
tolto: Il Ministro per la grazia e giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 20 GENNAIO 1944, N. 25, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1054~art16 · fonte del testo
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