Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944. Leggi il testo vigente →
[1]La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, e' presieduta da un magistrato di grado terzo ed e' composta del direttore generale degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di grazia e giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e per le foreste e per le corporazioni, nonche' dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.
[2]I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.
[3]Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
[4]Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti.
[5]Il Ministro per la grazia e giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione.
Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944
