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[1]Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Commissione di cui all'articolo 12 procede alla revisione dell'elenco speciale, apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie.
[2]Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14, ultimo comma, e 15.
Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944
