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[1]L'esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, e' soggetto alle seguenti limitazioni:
- a)salvi i casi di comprovata necessita' ed urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica;
- b)la professione di farmacista non puo' essere esercitata se non presso le farmacie di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attivita' istituzionale esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica;
- c)ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale, ne' puo' essere consentito l'esercizio di attivita' per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi dipendenti.
[2]La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli «elenchi aggiunti».
Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944
