Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80

Art. 11 — Condizioni di ammissibilità al contributo, disciplina del parere di conformità e istruttoria delle domande

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La concessione del contributo di cui al precedente articolo 10 per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire e' deliberata dalla Cassa per il Mezzogiorno, previa istruttoria tecnico-finanziaria degli istituti di credito a medio termine abilitati, in conformita' delle direttive emanate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. La Cassa per il Mezzogiorno comunica mensilmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le iniziative ammesse a contributo a norma del comma precedente; l'erogazione viene effettuata se il Ministro entro trenta giorni dalla comunicazione non si esprime in senso contrario. Per le iniziative con investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino all'importo di 15 miliardi, l'ammissione al contributo di cui al precedente articolo 10 e' subordinata al preventivo accertamento della conformita' della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPE, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale. A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro il termine fissato dal decreto di cui al decimo comma del presente articolo, avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati anche per la valutazione delle infrastrutture necessarie, nonche' degli istituti di credito a medio termine abilitati, i quali ultimi dovranno effettuare una valutazione tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice e alla congruita' dei mezzi finanziari all'uopo destinati. Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformita' nel quale sono indicati sia la misura del contributo riconosciuta alla iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno e di altre amministrazioni interessate, sia gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio. Il parere con l'esito dell'accertamento di conformita' e' comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla Cassa per gli adempimenti di competenza previsti dall'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, anche agli istituti di credito e agli interessati. Il primo comma dell'articolo 103 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e' soppresso. Le determinazioni assunte nel parere di conformita' sono vincolanti nei confronti della Cassa, degli enti collegati e di tutte le amministrazioni interessate. Il parere di conformita' ha validita' di 24 mesi e decade se entro tale termine la realizzazione della iniziativa non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 20 per cento degli investimenti fissi. Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dalla Cassa per il Mezzogiorno. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno saranno definite le procedure per la concessione del contributo di cui al precedente articolo, in modo da assicurare, sia la massima snellezza e rapidita' delle procedure, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e la fissazione dei termini per il compimento dei singoli atti, sia la effettuazione delle erogazioni delle somme, dovute sulla base degli stati di avanzamento dei lavori. Entro sei mesi dalla presentazione della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori si procede, sulla base di collaudo, alla liquidazione del saldo. Ai fini della concessione del contributo di cui al precedente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione al contributo stesso o della richiesta di parere di conformita' corredate dalla documentazione necessaria.

Testo in vigore dal 8 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1976-05-02;183~art11 · fonte su Normattiva