Art. 12 — Procedura per l'ammissibilità al contributo delle iniziative di grandi dimensioni e per l'esecuzione delle infrastrutture
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Per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 15 miliardi di lire l'ammissione al contributo previsto al precedente articolo 10 viene deliberata dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa istruttoria della Cassa che si avvale degli istituti di credito a medio termine abilitati. Tale delibera definisce anche i termini, da osservare a pena di decadenza, per la costruzione degli stabilimenti, nonche' sentita la regione interessata, le infrastrutture che devono essere realizzate a carico della Cassa per il Mezzogiorno, i termini per la loro esecuzione e gli impegni finanziari che la Cassa deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio. Con la stessa delibera, ove le iniziative non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il CIPE esprime la propria valutazione sulla loro conformita' rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilita' di manodopera nella zona medesima. All'attuazione della delibera di cui ai precedenti commi provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con i criteri e le modalita', in quanto applicabili, di cui al precedente articolo 11. La Cassa per il Mezzogiorno ogni sei mesi invia al Ministro per il Mezzogiorno una relazione sullo stato di esecuzione delle infrastrutture previste dai pareri di conformita' con la indicazione degli impegni finanziari assunti e delle erogazioni effettuate, dei tempi previsti e di quelli osservati nella esecuzione delle opere. Per accelerare la esecuzione delle infrastrutture industriali nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale, i consorzi di cui all'articolo 144 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, possono avvalersi di consorzi di imprese, o di singole imprese, ivi comprese le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla presente legge, sulla base di apposite convenzioni anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure, salvo il confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche.
Testo in vigore dal 8 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
