Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80

Art. 13 — Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione, per i centri di ricerca

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Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti in territori meridionali, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonche' le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 10, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a 50 addetti. La concessione del contributo di cui al comma precedente e' disciplinata dalle norme di cui agli articoli 11 e 12. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per gli uffici. Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attivita' produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile, puo' essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, purche' il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori. La concessione del contributo di cui al comma precedente e' subordinata:

  • a)al parere di conformita' rilasciato a norma degli articoli 11 e 12, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire;
  • b)al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a 15 anni e delle attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalita' specifica della ricerca. Sulla base delle direttive del CIPE il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonche' le modalita' per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa. Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo e' concesso lo sgravio contributivo di cui all'articolo 14 della presente legge limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro.

Testo in vigore dal 8 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-02;183~art13 · fonte su Normattiva