Art. 18 — Decorrenza delle agevolazioni e norme transitorie
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A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi sono concedibili esclusivamente i contributi di cui all'articolo 10. Per le iniziative che realizzino o raggiungano un ammontare di investimenti fissi inferiore ai 15 miliardi, sino alla entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 15, si applicano le disposizioni della legge 6 ottobre 1971, n. 853, relativamente ai contributi in conto interesse ed a quelli in conto capitale. A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti delegati si applicano le disposizioni dell'articolo 10 relativamente al contributo in conto capitale e le disposizioni dei decreti anzidetti per il credito agevolato. Per le iniziative industriali di qualsiasi dimensione, alle quali sia stato rilasciato il parere di conformita' ai sensi delle precedenti leggi, ivi comprese la legge 26 giugno 1965, n. 717 e la legge 6 ottobre 1971, n. 853, prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli incentivi sono determinati in base alla disciplina vigente al momento della emanazione del parere di conformita' e per i tassi di interesse agevolato si fa riferimento a quelli che saranno all'uopo fissati con decreto del Ministro per il tesoro. Il parere di conformita' rilasciato alle imprese industriali prima dell'entrata in vigore della presente legge, decade automaticamente se entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima la realizzazione dell'iniziativa non ha raggiunto un avanzamento, ivi compresi gli ordini di acquisto di impianti e macchinari, pari almeno al 50 per cento dell'investimento fisso programmato. In tal caso le agevolazioni concesse sono sospese. Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dall'Istituto di credito o dalla Cassa per il Mezzogiorno nel caso di solo contributo in conto capitale. Alle iniziative industriali in corso di realizzazione, per le quali sia presentata domanda di adeguamento del parere di conformita', gia' rilasciato in base alle precedenti leggi, per variazioni di spesa derivanti da lievitazioni di prezzi e da aggiornamenti tecnologici, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo; per le variazioni di spesa derivanti da impianti antinquinamento e servizi vari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 10. Per le iniziative industriali che all'entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto il parere di conformita' ma nessun provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie, e' data facolta' di optare per il contributo di cui al precedente articolo 10, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro il termine improrogabile di sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.
Testo in vigore dal 8 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
