Art. 5 — Ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno
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La Cassa per il Mezzogiorno attua esclusivamente gli interventi statali previsti nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 e gli interventi regionali che, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 della presente legge, possono essere ad essa affidati dalle regioni meridionali nelle materie di loro competenza. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive all'uopo formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, provvedera' alla propria ristrutturazione organizzativa e funzionale finalizzata all'espletamento dei compiti di cui al precedente comma realizzando la massima utilizzazione di tutto il personale in servizio, anche attraverso l'istituzione di corsi di riconversione e riqualificazione, di formazione e di aggiornamento. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procedera' alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 10 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, formato dal presidente e da 18 membri scelti tra esperti di particolare competenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, previa comunicazione dei nominativi alla commissione di cui all'articolo 2. Dei membri del consiglio, nove saranno designati dalle regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglie, Sicilia e Sardegna. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro triennio.
Testo in vigore dal 8 maggio 1976 al 25 novembre 1976
