Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 237/1983

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1983

    Il legislatore statale puo` dettare norme dirette a coordinare gli incentivi creditizi per l'espansione delle attivita` produttive ed in particolare delle attivita` industriali e commerciali senza che cio` comporti violazione delle competenze legislative primarie delle regioni, in quanto, con riferimento alla incentivazione dello sviluppo economico, gli interessi particolari sono condizionati all'interesse primario del quale e` portatore lo Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che demanda ad un comitato composto dai rappresentanti delle regioni meridionali la competenza ad esprimere un parere su tutte le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario nel mezzogiorno con gli interventi dei Ministeri e delle Regioni).

    Art. 76 cost. · Art. 6 Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 · Art. 14 Testo unico interventi nel Mezzogiorno · Art. 3 Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-02;183~art3 · fonte su Normattiva