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Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e dei decreti regionali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 300.000. In caso di recidiva deve essere disposta la chiusura fino ad un massimo di 15 giorni.

Testo in vigore dal 9 agosto 1971 al 9 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;558~art10 · fonte su Normattiva