Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N.133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Testo vigente dal 22 dicembre 2008
IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N.133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Testo vigente dal 22 dicembre 2008
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 223/1983.
Art. 64 cost. · Art. 72 cost. · Art. 1 Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili · Art. 2 Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili
La normativa "provvisoria" (artt.1, comma 1 e 2, e 2 della legge 29 luglio 1980 n. 385 e articolo unico della legge 25 settembre 1981 n. 535) che, in tema di determinazione della indennita` di espropriazione per le aree fabbricabili, ancora la indennita` provvisoria al valore agricolo medio della zona e preannuncia un conguaglio da definire mediante un'ulteriore adottanda disciplina, diverge dal modello costituzionale di indennizzo, previsto nel comma 3 dell'art. 42, restaurando gli stessi criteri di commisurazione gia` dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sent. n. 5 del 1980. Cosi` facendo il legislatore, sebbene operando in via nominalmente provvisoria, ha fatto rivivere, nella sostanza, norme gia` divenute inefficaci, in conseguenza del loro annullamento da parte della Corte, ed ha quindi eluso il precetto contenuto nell'art. 136, comma 1, Cost. che gli impone di accettare la immediata cessazione dell'efficacia giuridica delle norme illegittime e non gli consente di "prolungarne la vita" fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del settore. La riproduzione di norme gia` dichiarate illegittime, non compensata neppure da alcuna predeterminazione dell'indennita` definitiva che garantisce il serio ristoro dei soggetti espropriati, non e` costituzionalmente legittima. Ne deriva altresi` la illegittimita` costituzionale delle residue norme della legge n. 385 e degli ulteriori provvedimenti legislativi, ad essa collegati, sul differimento dei termini dell'emananda normativa (Illegittimita` costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, e dell'art. 2 della legge 29 luglio 1980 n. 385 nonche` dell'art. unico della legge 25 settembre 1981 n. 535; illegittimita` costituzionale derivata dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, e dell'art. 3 della legge n. 385 del 1980, nonche` dell'art. unico della legge 29 luglio 1982 n. 481 e dell'art. unico della legge 23 dicembre 1982 n. 943). - cfr.: S. nn. 73/63, 88/66, 16/68, 5/80, 13/80.
Art. 1 Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili · Art. 2 Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili · Art. 3 Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1980
urn:nir:stato:legge:1980-07-29;385~art3 · fonte su Normattiva