Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1971 al 23 aprile 1991. Leggi il testo vigente →
Alle regioni sono trasferite le funzioni amministrative in materia di mercati; fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, esse determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e del commercio ambulante non girovago entro i limiti stabiliti dalle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'articolo 1. Le regioni possono autorizzare lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali e festivi nei comuni ove tradizionalmente si svolgono attivita' di commercio ambulante non girovago. Le condizioni di cui al precedente comma sono accertate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In tali casi puo' essere autorizzata, anche l'apertura facoltativa dei negozi e degli esercizi di vendita. I mercati che venissero a cadere nel giorno previsto per la chiusura infrasettimanale devono essere spostati. All'infuori di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo e di quanto disposto dal successivo articolo 3, nei giorni domenicali e festivi e' vietata ogni attivita' di commercio stabile ed ambulante.
Testo in vigore dal 9 agosto 1971 al 23 aprile 1991
