((IL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)).
Testo vigente dal 22 dicembre 2008
((IL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)).
Testo vigente dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Fra i limiti che, per la tutela di esigenze sociali costituzionalmente protette, possono porsi al diritto al lavoro e alla libertà di iniziativa economica garantita dagli artt. 4 e 41 della Costituzione, sono quelli determinati dall'esigenza di tutela del diritto del lavoratore (sia dipendente che in proprio) al riposo settimanale. Tali limiti vanno stabiliti dalla legge e con disposizioni delle autorità amministrative, competenti ai sensi di legge, in base a valutazioni, discrezionali e perciò insindacabili del legislatore, delle varie esigenze anche di carattere economico, nella loro globalità, il che implica che con le norme e i provvedimenti emanati in proposito possano apportarsi deroghe alla regola della coincidenza del riposo settimanale con le domeniche e i giorni festivi. Fermo il principio che la regolamentazione degli orari di apertura e dei turni festivi degli esercizi deve essere sottratta all'arbitrio dei singoli gestori. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost., dell'art. 1, lett. a), legge 28 luglio 1971, n. 558, (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio) che nel delegare alle Regioni, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, la determinazione dell'orario di apertura e chiusura dei negozi, prescrive il criterio della chiusura totale nei giorni domenicali e festivi, salve però la facoltà di autorizzare nelle festività infrasettimanali le rivendite di pane (come previsto dallo stesso art. 1) e quella (prevista dall'art.3) di fissare, nelle località turistiche nei periodi di maggiore afflusso, l'orario di apertura e chiusura, sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, indipendentemente dal suindicato criterio. Per analoghe ragioni è anche infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 41 Cost., dell'art. 9 stessa legge, concernente gli orari di apertura e i turni festivi dei distributori di carburante. - v. S. nn. 12/1960, 102/1968, 41/1971.
Art. 4 cost. · Art. 41 cost. · Art. 1 Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio · Art. 9 Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
urn:nir:stato:legge:1971-07-28;558~art1 · fonte su Normattiva