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Nelle localita' ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, determinati per ogni localita' sentito l'Ente provinciale per il turismo, le regioni, sentite le organizzazioni e gli enti di cui al primo comma dell'articolo 1, possono fissare l'orario di apertura e chiusura dei negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi indipendentemente dalle disposizioni di cui al precedente articolo 1.
Testo in vigore dal 9 agosto 1971 al 9 maggio 1998
