Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1971 al 9 maggio 1998. Leggi il testo vigente →

Nelle localita' ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, determinati per ogni localita' sentito l'Ente provinciale per il turismo, le regioni, sentite le organizzazioni e gli enti di cui al primo comma dell'articolo 1, possono fissare l'orario di apertura e chiusura dei negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi indipendentemente dalle disposizioni di cui al precedente articolo 1.

Testo in vigore dal 9 agosto 1971 al 9 maggio 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-07-28;558~art3 · fonte su Normattiva