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Nel periodo delle festivita' natalizie e di altre festivita' tipicamente locali possono essere sospese, secondo le tradizioni locali, la chiusura domenicale e festiva, nonche' la chiusura infrasettimanale.

Testo in vigore dal 9 agosto 1971 al 9 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;558~art4 · fonte su Normattiva