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Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative e gli artigiani con attivita' di vendita al dettaglio e gli enti che svolgono una attivita' di vendita al dettaglio devono rispettare l'orario determinato dalla regione inteso come facolta' e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilita' di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.

Testo in vigore dal 9 agosto 1971 al 9 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;558~art5 · fonte su Normattiva