Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1971 al 9 maggio 1998. Leggi il testo vigente →
Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative e gli artigiani con attivita' di vendita al dettaglio e gli enti che svolgono una attivita' di vendita al dettaglio devono rispettare l'orario determinato dalla regione inteso come facolta' e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilita' di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.
Testo in vigore dal 9 agosto 1971 al 9 maggio 1998
