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All'atto della presentazione all'ufficio postale della dichiarazione di cui all'art. 4, il dichiarante dovra' versare, per una volta tanto, la somma di L. 3 a favore dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a mezzo di conto corrente postale.
Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 30 giugno 1946
