Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1940 al 30 giugno 1946. Leggi il testo vigente →

L'ufficio postale, constatata l'identita' del firmatario, apporra' sui due esemplari della dichiarazione il bollo a data. Uno degli esemplari sara' dall'ufficio stesso restituito al dichiarante quale ricevuta, e l'altro spedito in assicurata di ufficio alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico.

Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 30 giugno 1946

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-06;554~art7 · fonte del testo