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L'ufficio postale, constatata l'identita' del firmatario, apporra' sui due esemplari della dichiarazione il bollo a data. Uno degli esemplari sara' dall'ufficio stesso restituito al dichiarante quale ricevuta, e l'altro spedito in assicurata di ufficio alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico.
Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 30 giugno 1946
