Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1946 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 382.
Abrogato dal 30 giugno 1946
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Articolo abrogato dal d.lgs. luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 382.
Abrogato dal 30 giugno 1946
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1940 al 30 giugno 1946. 49 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'ufficio postale, constatata l'identita' del firmatario, apporra' sui due esemplari della dichiarazione il bollo a data. Uno degli esemplari sara' dall'ufficio stesso restituito al dichiarante quale ricevuta, e l'altro spedito in assicurata di ufficio alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 MAGGIO 1946, N. 382
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-06;554~art7 · fonte del testo