Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1946 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 382.
Abrogato dal 30 giugno 1946
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Articolo abrogato dal d.lgs. luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 382.
Abrogato dal 30 giugno 1946
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1940 al 30 giugno 1946. 69 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 sono puniti con l'ammenda da L. 25 a L. 200 salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
tolto: E' ammessa l'oblazione in sede amministrativa, prima che sia iniziato il dibattimento in sede giudiziaria, e per una somma non inferiore al minimo dell'ammenda, oltre al pagamento della tassa.
tolto: La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta esclusivamente all'Amministrazione postelegrafica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 MAGGIO 1946, N. 382
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-06;554~art9 · fonte del testo