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[1]I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 sono puniti con l'ammenda da L. 25 a L. 200 salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

[2]E' ammessa l'oblazione in sede amministrativa, prima che sia iniziato il dibattimento in sede giudiziaria, e per una somma non inferiore al minimo dell'ammenda, oltre al pagamento della tassa.

[3]La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta esclusivamente all'Amministrazione postelegrafica.

Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 30 giugno 1946

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urn:nir:stato:legge:1940-05-06;554~art9 · fonte del testo