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Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione, per quote determinate, fra le imprese che abbiano la loro sede legale in un altro Stato membro della Comunita' economica europea, anche se non stabilite in Italia, a condizione che:

  • a)al contratto partecipino una o piu' imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica e quivi stabilite a norma della legge 10 giugno 1978, n. 295, titolo II, capi I e II;
  • b)la delega per la gestione del contratto sia attribuita, ai sensi del successivo articolo 2, ad una delle imprese di cui alla precedente lettera a);
  • c)il contratto riguardi rischi rientranti nei rami di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 16 della lettera A) della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295, con esclusione, per quanto riguarda il numero 13, dei rischi di natura nucleare o derivanti da uso di medicinali;
  • d)i rischi di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 11, e 12 della lettera A) della predetta tabella di cui all'allegato I della legge n. 295 del 1978, siano assicurati per somme non inferiori a 30 milioni di unita' di conto europee, quelli di cui ai numeri 8, 9 e 16 per somme non inferiori a 50 milioni di unita' di conto europee e quelli di cui al numero 13 siano assicurati con contratto concluso in nome e per conto proprio da un imprenditore che realizzi un fatturato annuo non inferiore a 200 milioni di unita' di conto europee, secondo le risultanze della contabilita' obbligatoria tenuta ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del codice civile. I limiti di cui al comma 1, lettera d), vanno considerati con riferimento a ciascun rischio assicurato. Le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro della Comunita' economica europea possono partecipare al contratto anche per il tramite di una sede secondaria costituita in uno Stato membro diverso da quello della sede legale. Possono ugualmente partecipare al contratto sedi secondarie in altro Stato membro della Comunita' di imprese aventi sedi legali in Italia. Restano disciplinate dall'articolo 1911 del codice civile le operazioni di coassicurazione, in relazione ad un rischio situato nel territorio della Repubblica, tra due o piu' imprese autorizzate all'esercizio dell'industria delle assicurazioni ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Testo in vigore dal 25 novembre 1986 al 18 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1986-11-11;772~art1 · fonte su Normattiva