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((1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione, per quote determinate, tra imprese che abbiano la loro sede legale in Stati membri della Comunita' economica europea, a condizione che:
- a)almeno una delle imprese partecipanti al contratto sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario;
- b)i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi)) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 15 GENNAIO 1992, N.49)) Le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro della Comunita' economica europea possono partecipare al contratto anche per il tramite di una sede secondaria costituita in uno Stato membro diverso da quello della sede legale. Possono ugualmente partecipare al contratto sedi secondarie in altro Stato membro della Comunita' di imprese aventi sedi legali in Italia. Restano disciplinate dall'articolo 1911 del codice civile le operazioni di coassicurazione, in relazione ad un rischio situato nel territorio della Repubblica, tra due o piu' imprese autorizzate all'esercizio dell'industria delle assicurazioni ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006
