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Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica che partecipano a coassicurazioni poste in essere a norma della presente legge debbono rispettare, per il calcolo e la copertura delle riserve tecniche relative alle quote da esse assunte, le disposizioni di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nonche', in quanto applicabili, quelle di cui all'articolo 34 della stessa legge. Tuttavia, per le operazioni effettuate a norma dell'articolo 3, le predette imprese, quando non siano coassicuratrici delegatarie, debbono costituire la riserva sinistri, proporzionalmente alla quota di rischio assunta, in misura non inferiore a quella determinata dall'impresa delegataria, secondo le disposizioni della legislazione nazionale alla stessa applicabile. 2. Le attivita' a copertura delle riserve tecniche possono essere localizzate, ai sensi dell'articolo 82 della legge 10 giugno 1978, n. 295, a scelta dell'impresa, nel territorio della Repubblica o, se diverso, nel territorio dello Stato nel quale e' stabilita l'impresa delegataria. 3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere stabiliti limiti e modalita' per la determinazione della moneta nella quale, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, devono essere espresse o sono realizzabili le attivita' ammesse a copertura delle riserve tecniche. Parimenti il Ministro puo' disporre che la copertura della quota minima delle riserve tecniche, di cui all'articolo 32 della stessa legge, sia calcolata al netto delle riserve rappresentate con attivita' espresse o realizzabili in moneta estera.

Testo in vigore dal 25 novembre 1986 al 18 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1986-11-11;772~art4 · fonte su Normattiva