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Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica ((in regime di liberta' di stabilimento)) che partecipano a coassicurazioni poste in essere a norma della presente legge debbono rispettare, per il calcolo e la copertura delle riserve tecniche relative alle quote da esse assunte, ((le disposizioni di cui agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 31, 31-bis, 31-ter, 32 e 33 della legge 10 giugno 1978, n. 295)), nonche', in quanto applicabili, quelle di cui all'articolo 34 della stessa legge. Tuttavia, per le operazioni effettuate a norma dell'articolo 3, le predette imprese, quando non siano coassicuratrici delegatarie, debbono costituire la riserva sinistri, proporzionalmente alla quota di rischio assunta, in misura non inferiore a quella determinata dall'impresa delegataria, secondo le disposizioni della legislazione nazionale alla stessa applicabile. 2. Le attivita' a copertura delle riserve tecniche possono essere localizzate, ai sensi dell'articolo 82 della legge 10 giugno 1978, n. 295, a scelta dell'impresa, nel territorio della Repubblica o, se diverso, nel territorio dello Stato nel quale e' stabilita l'impresa delegataria. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 GENNAIO 1992, N.49))
Testo in vigore dal 18 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006
