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Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 il rischio si considera situato nel territorio italiano:

  • a)per le coassicurazioni dei rischi di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 16 indicati alla lettera A) della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295, quando i beni o i veicoli cui la coassicurazione si riferisce sono rispettivamente ubicati o immatricolati in Italia;
  • b)per le coassicurazioni dei rischi di cui ai numeri 11, 12 e 13 della lettera A) della predetta tabella di cui all'allegato I della legge n. 295 del 1978, quando il domicilio o la sede del contraente sono in Italia. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 si considera luogo in cui il rischio e' situato quello determinato dalla legge dello Stato membro della Comunita' economica europea dove si trova la sede dell'impresa attraverso la quale quest'ultima svolge la funzione di delegataria.

Testo in vigore dal 25 novembre 1986 al 18 febbraio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-11-11;772~art5 · fonte su Normattiva