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La vigilanza su quanto concerne l'applicazione della presente legge e' affidata ai funzionari ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e della forza pubblica, della Milizia nazionale e forestale, alle guardie giurate comunali e campestri ed ai vigili sanitari.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99~art14 · fonte del testo