Articolo abrogato dal d. lgs. 21 maggio 2018, n. 75.
Abrogato dal 20 dicembre 2018
Articolo abrogato dal d. lgs. 21 maggio 2018, n. 75.
Abrogato dal 20 dicembre 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018. 68 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque raccoglie piante officinali deve ottenere la carta di autorizzazione; chi utilizzi altresi' dette piante deve conseguire il diploma di erborista.
tolto: Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco che sara' approvato con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le corporazioni, udita la Commissione consultiva di cui all'articolo 10 della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99~art1 · fonte del testo