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I comuni possono deliberare, in conformita' dei criteri di cui all'articolo 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 15 della legge 24 marzo 1989, n. 122, l'istituzione di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto- caravan.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1991 al 1 gennaio 1993
