Art. 1 — Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale
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Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.
Testo in vigore dal 1 luglio 2003 al 14 settembre 2016
