Art. 12 — Permesso di pesca
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 2004 al 2 febbraio 2012. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 maggio 2004, n.153.
Abrogato dal 8 luglio 2004
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Articolo abrogato dal d.lgs. 26 maggio 2004, n.153.
Abrogato dal 8 luglio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1986 al 8 luglio 2004. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del Codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso. Il permesso di pesca e' rilasciato dall'autorita' marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente articolo 11. Il permesso ha un periodo di validita' di quattro anni ed e' rinnovato con le modalita' stabilite dal regolamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.153
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art12 · fonte del testo