Disciplina della pesca marittima

Art. 12 — Permesso di pesca

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1986 al 8 luglio 2004. Leggi il testo vigente →

Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del Codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso. Il permesso di pesca e' rilasciato dall'autorita' marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente articolo 11. Il permesso ha un periodo di validita' di quattro anni ed e' rinnovato con le modalita' stabilite dal regolamento. 1 2 3a

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 novembre 1975, n.589

1

La L. 15 novembre 1975, n.589 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per l'esercizio della pesca nelle acque interne appartenenti al demanio marittimo, il permesso di cui all'articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e' equiparato alla licenza di pesca nelle acque interne."

L. 17 febbraio 1982, n.41

2

La L. 17 febbraio 1982, n.41 ha disposto (con l'art. 4 comma 3) che "I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono equiparati alle licenze di pesca in attesa dello loro sostituzione con il nuovo documento."

Decreto 5 maggio 1986

3a

Il Decreto 5 maggio 1986 (in G.U. 27/06/1986, n. 147) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il permesso di pesca previsto dall'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, cessa di avere validita' trascorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto".

Testo in vigore dal 12 luglio 1986 al 8 luglio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 luglio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1982 al 12 luglio 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 5 maggio 1986

    Il Decreto 5 maggio 1986 (in G.U. 27/06/1986, n. 147) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il permesso di pesca previsto dall'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, cessa di avere validita' trascorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art12 · fonte del testo