Disciplina della pesca marittima

Art. 16 — Scoperta di banco di corallo

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Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque di cui all'articolo 1, primo comma, ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni di pesca successive a quella della scoperta, purche' faccia denuncia della scoperta stessa nei modi indicati dal regolamento.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 8 luglio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art16 · fonte su Normattiva