L'articolo 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e' sostituito dal seguente: "Art. 24 (Pene per le contravvenzioni). - 1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera c), e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni. 2. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera d) e lettera f), e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni. 3. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera e), ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, e' punito a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni".

Testo vigente dal 1 settembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-25;381~art6 · fonte su Normattiva