Disciplina della pesca marittima

Art. 25 — Pene accessorie

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Chiunque violi le disposizioni del precedente articolo 15, lettere d), e), f) e' punito con la reclusione fino a due anni o con lo multa fino, a lire un milione, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 16 settembre 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art25 · fonte su Normattiva