(( Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 71, 71-bis, 73 e 76, il giudice puo' disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati. 3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative nonche' quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi degli articoli precedenti dispone comunque la confisca delle sostanze))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 11 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art79 · fonte su Normattiva