Disciplina della pesca marittima
Art. 28 — Sfruttamento alusivo di banco di corallo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1965 al 16 settembre 1988. Leggi il testo vigente →
Chiunque sfrutta un banco di corallo soggetto al diritto esclusivo di sfruttamento previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, e' punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a lire un milione.
Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 16 settembre 1988
