Disciplina della pesca marittima

Art. 28 — Sfruttamento alusivo di banco di corallo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1965 al 16 settembre 1988. Leggi il testo vigente →

Chiunque sfrutta un banco di corallo soggetto al diritto esclusivo di sfruttamento previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, e' punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a lire un milione.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 16 settembre 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art28 · fonte su Normattiva