Disciplina della pesca marittima

Art. 3 — Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca

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Il Ministero della marina mercantile e' chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sull'attuazione dei programmi di materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunque istituiti. Il Ministero della pubblica istruzione, intesa con il Ministero della marina mercantile, curera' che nei programmi di insegnamento delle scuole dell'ordine medio siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Curera' altresi' che nei programmi di insegnamento degli Istituti nautici, o scuole equiparate, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonche' nozioni di economia e diritto della pesca. Il Ministero della marina mercantile promuove l'istituzione presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca. ((Il Ministero della marina mercantile, sentito l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, puo' formulare proposte alle regioni e alle camere di commercio, nell'ambito dell'attivita' di formazione professionale svolta da tali enti, circa la realizzazione di corsi di aggiornamento per i pescatori riguardanti le nuove tecniche di pesca, la maricoltura e la problematica della tutela delle risorse biologiche e ambientali)).

Testo in vigore dal 16 settembre 1988 al 9 luglio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art3 · fonte su Normattiva