All'articolo 3 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il Ministero della marina mercantile, sentito l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, puo' formulare proposte alle regioni e alle camere di commercio, nell'ambito dell'attivita' di formazione professionale svolta da tali enti, circa la realizzazione di corsi di aggiornamento per i pescatori riguardanti le nuove tecniche di pesca, la maricoltura e la problematica della tutela delle risorse biologiche e ambientali".

Testo vigente dal 1 settembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-25;381~art3 · fonte su Normattiva