Disciplina della pesca marittima

Art. 33 — Disposizioni transitorie

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I regolamenti di cui alla presente legge dovranno essere emanati entro sei mesi dalla sua pubblicazione. Le disposizioni della presente legge, che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non saranno emanate.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 8 luglio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art33 · fonte su Normattiva