Disciplina della pesca marittima
Art. 9 — Registro dei pescatori marittimi
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Presso le Capitanerie di porto e' istituito il registro dei pescatori marittimi, nel quale debbono iscriversi coloro che intendano esercitare la pesca marittima. Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalita' dell'iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta.
Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 8 luglio 2004
