Art. 9 — Registro dei pescatori marittimi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 2004 al 2 febbraio 2012. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 maggio 2004, n.153.
Abrogato dal 8 luglio 2004
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Articolo abrogato dal d.lgs. 26 maggio 2004, n.153.
Abrogato dal 8 luglio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1965 al 8 luglio 2004. 45 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Presso le Capitanerie di porto e' istituito il registro dei pescatori marittimi, nel quale debbono iscriversi coloro che intendano esercitare la pesca marittima. Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalita' dell'iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.153
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art9 · fonte del testo