Sono abrogati gli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonche' gli articoli 41 e 42 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 marzo 1968, n. 399
1La L. 8 marzo 1968, n. 399 ha disposto (con l'art. 25) che "La disposizione dell'articolo 26 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, deve essere interpretata nel senso che lo articolo 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e' abrogato esclusivamente per quanto si riferisce ai mangimi".
Testo vigente dal 18 luglio 1968
