La disposizione dell'articolo 26 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, deve essere interpretata nel senso che lo articolo 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e' abrogato esclusivamente per quanto si riferisce ai mangimi.
Testo vigente dal 17 aprile 1968
