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Chiunque intende produrre a scopo di vendita "mangimi semplici di origine animale" deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della Provincia che la concede, a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore agrario provinciale e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire. L'autorizzazione e' soggetta, al pagamento, per ogni anno solare, o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 5.000 da corrispondere in modo ordinario. Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri della industria, e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanita'.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art4 · fonte su Normattiva