Il primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti o mangimi composti concentrati deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire". L'ultimo comma dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Ove nella produzione dei mangimi composti e dei mangimi composti concentrati siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni".

Testo vigente dal 17 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-08;399~art4 · fonte del testo