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Chiunque intende produrre a scopo di vendita "mangimi composti" deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della Provincia che la concede a tempo indeterminato previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta dal veterinario provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico - sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire. L'autorizzazione e' soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario. Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri della industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanita'. Ove nella produzione dei mangimi composti siano impiegati "mangimi semplici di origine animale" questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4.
Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968
