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Chiunque intende produrre a scopo di vendita "mangimi semplici integrati" o "mangimi composti integrati" deve chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministeri della agricoltura e delle foreste, e della sanita', previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta dal veterinario provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire. L'autorizzazione e' soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario. Ove nella produzione dei "mangimi composti integrati" siano impiegati "mangimi semplici di origine animale a questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art6 · fonte su Normattiva